Avvisi, Aggiornamenti
31/12/2022 Aggiornamenti normativi e regolamentari - anno 2022
Allegato Tabella aggiornata al 31/12/2022
01/07/2022 Aggiornamenti normativi e regolamentari – anno 2021
Allegato tabella aggiornata al 31/12/2021
28/02/2022 Aggiornamenti normativi e regolamentari – anno 2022
Nella tabella allegata, costantemente aggiornata, è disponibile l’elenco dei provvedimenti nazionali, regionali e comunali emanati nell’ambito delle attività economiche nel corso dell’anno 2022, con i relativi link per la consultazione dei singoli atti.
Allegato Tabella aggiornata al 28/02/2022
26/08/2021 Le FAQ del Governo relative al GREEN PASS – Certificazione Verde COVID-19
Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione Verde COVID-19?
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
Dal 6 agosto è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Dal 1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.
I clienti degli alberghi possono accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti stessi anche senza green pass?
I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive l’accesso è consentito a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche presso i centri termali, si deve essere muniti di certificazione verde COVID-19?
L’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.
Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo?
L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
La consumazione al tavolo, al chiuso, nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, possono accedere esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e ulteriormente specificate dalla circolare del Ministero dell’Interno, a firma del Capo di Gabinetto, prot. n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10.08.2021.
24 giugno 2021 – Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni decennali dei posteggi liberi dei mercati cittadini del venerdì e del martedì.
Con determinazione del Responsabile dei Servizi alle Imprese n. 959 del 24.06.2021 è stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni decennali dei posteggi liberi nei mercati cittadini del martedì e del venerdi riservato agli operatori commerciali (esclusi produttori agricoli e battitori).
Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate a partire da domenica 27.06.2021 e sino alle ore 24:00 di sabato 14.08.2021 esclusivamente mediante invio PEC all’indirizzo suap.cirie@pec.it .
La documentazione completa è disponibile sull’Albo Pretorio – Sezione Procedimenti e avvisi SUAP e ai link seguenti:
- Testo del bando
- Modello di domanda
- Allegato A – dichiarazione requisiti morali dei soci
- Allegato B – dichiarazione requisiti professionali del preposto
- Modello di delega
- Dichiarazione marca da bollo
- Planimetria delle aree di disponibilità dei posteggi a bando – mercato del venerdì
- Planimetria delle aree di disponibilità dei posteggi a bando – mercato del martedì
29 Aprile 2020 – Nuovo indirizzo di posta elettronica certificata.
Si avvisa l'utenza che la nuova PEC da utilizzare per le comunicazioni al SUAP è esclusivamente la seguente: suap.cirie@pec.it
L'indirizzo PEC precedente (suapcirie@pec.incontracirie.net) sarà disattivato a partire dal 01/06/2020.
16/03/2020 – Emergenza COVID-19
L'emergenza sanitaria in atto sospende fino al 15 aprile il conteggio dei termini di scadenza di tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo tale data.
Il portale SUAP è costantemente attivo ed operante al servizio dell'utenza.
11 Febbraio 2020 – Sale Gioco, sale scommesse e attività di gestione apparecchi per il gioco: riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori per l'apertura e la prosecuzione dell'attività.
Con D.G.R. 23 dicembre 2019 n. 5-851 la Regione Piemonte ha approvato la riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attivita' nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 lettera C-bis del R.D. 773/1931.
Per effetto della riforma tutti i soggetti di cui sopra che devono avviare o proseguire l'attività, sono tenuti ad iscriversi al primo corso utile e frequentarlo entro il 31/12/2020. Il possesso dell'attestato di frequenza e profitto è condizione necessaria per l'apertura di nuove attività a partire dal 01/01/2021.
E' inoltre previsto l'obbigo di seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni dal conseguimento dell'attestato; il primo quinquennio entro il quale occorre aver frequentato l'aggiornamento decorre dal 01/01/2021.
19 Dicembre 2019 – Variazione orari apertura Sportello delle Imprese.
Si comunica lo Sportello delle Imprese osserverà le seguenti chiusure per le Festività Natalizie:
- 20 dicembre 2019: chiusura anticipata dello Sportello alle ore 11.30
- 24 e 31 dicembre 2019: chiusura degli uffici alle ore 13.00
Lo Sportello augura Buone Feste a tutti!
28 Novembre 2019 – Saldi di fine stagione: fissazione date.
Con ordinanza n. 256 del 28/11/2019 è stato stabilito il periodo dei saldi di fine stagione, secondo quanto individuato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018.
L'ordinanza e il modello da utilizzare per la comunicazione al pubblico sono disponibili ai seguenti link:
Modello Informativa Saldi di fine Stagione
5 Novembre 2019 – Utilizzo della procedura on line per la trasmissione delle pratiche SUAP.
A partire dal 15 novembre 2019 le pratiche destinate al SUAP la cui modulistica è pubblicata sul portale www.incontracirie.net – sezione SUAP- dovranno essere avviate utilizzando la procedura on line. Al proposito si ricorda che è possibile accedere ai servizi on line tramite autenticazione con SPID di secondo livello oppure con CNS. La sola consultazione della modulistica e delle schede informative non richiede alcuna autenticazione.
5 Novembre 2019 – NUOVI MODELLI UNIFICATI REGIONALI: approvati i modelli per la somministrazione nei circoli privati enti commerciali e presa d'atto per il modello delle autoscuole.
Con D.G.R. N. 15-375 del 11 Ottobre 2019 la Regione Piemonte ha approvato i moduli unificati per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati aderenti e non aderenti commerciali e per le autoscuole.
La modulistica è reperibile sul sito della Regione Piemonte al seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/modulistica-somministrazione-nei-circoli-commerciali e sul nostro portale www.incontracirie.net nella sezione SUAP – "Avvia una pratica".
27 Settembre 2019 – ESERCIZI DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale.
L'art. 13 bis del D.L. 30/04/2019, n. 58, convertito con modifiche dalla L. 28/06/2019, n. 58, ha ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 504/92, reintroducendo l'obbligo di denunica fiscale per la vendita di prodotti alcolici anche per quelle attività che ne erano state escluse.
Di conseguenza gli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo dovranno presentare entro il 31 dicembre 2019 direttamente all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente denuncia di attivazione di esercizio di vendita.
Per le attività avviate dal 30/06/2019 invece, è necessario presentare comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive in allegato alla pratica per l'avvio dell'attività di vendita o di somministrazione di alcolici. Tale comunicazione vale quale denuncia ai sensi dell'art. 504/95 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sarà trasmessa a cura del SUAP all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nessun adempimento è richiesto per gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 124/2017 ed in possesso di licenza fiscale, salvo siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio.
Per le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, permangono le deroghe all'obbligo di denuncia fiscale.
Testo della Circolare Agenzia Dogane e Monopoli e modulistica
27 Agosto 2019 - ATTIVITA' DI TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE: Aggiornamento disciplina dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente.
La Regione Piemonte ha pubblicato aggiornamenti e ulteriori indicazioni in merito all'accesso ai corsi di aggiornamento per le attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, comunicando che i primi corsi di aggiornamento saranno presumibilmente disponibili sul territorio regionale non prima dell'anno 2020. Di conseguenza, al fine di non bloccare l'apertura di nuove attività o sospendere attività già avviate che si trovino nell'impossibiltà di adempiere agli obblighi di aggiornamento, la Regione ha previsto la possibilità di avviare l'attività o di proseguirla compilando e inviando al SUAP territorialmente competente apposita dichiarazione di impegno a iscriversi e frequentare il primo corso di aggiornamento utile che verrà attivato.
Testo della Comunicazione prot. 23849 del 16/05/2019.
27 Agosto 2019 - LOCAZIONI TURISTICHE: Istruzioni in attuazione dell'art. 17 comma 6 del Regolamento Regionale 8 giugno 2018 n. 4/R.
Con D.G.R. n. 16-9068 del 27/05/2019 la Regione Piemonte ha definito le caratteristiche e le modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico sanitari occorrenti al loro funzionamento e gli adempimenti per le locazioni turistiche.
Ai fini dell'avvio delle locazioni turistiche, è richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:
- per le locazioni avviate dal 1° ottobre 2019, i soggetti locatori trasmettono, mediante la procedura informatizzata descritta all'allegato A della D.G.R. n. 16-9068/2019, il modello "LT_2018" di cui all'allegato H del R.R. 4/2018, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione, così come previsto al comma 1 dell'articolo 14 del R.R. 4/2018;
- per le locazioni avviate anteriormente alla data del 1° ottobre 2019 ed in corso di validità, i soggetti locatori regolarizzano la loro posizione secondo la procedura informatizzata descritta all'allegato A della D.G.R. n. 16-9068/2019, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019.
Per approfondimenti in merito e per reperire la modulistica si rimanda alla relativa pagina del sito della Regione Piemonte.
Istruzioni Piemonte Dati Turismo
26 Agosto 2019 - NUOVI MODELLI UNIFICATI REGIONALI: approvati i modelli per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aria aperta, utilizzabili a partire dal 28/08/2019.
Con D.G.R. 50-8959 del 16 maggio 2019 e D.G.R. 82-8991 del 16 maggio 2019 la Regione Piemonte ha approvato i moduli unificati per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli aderenti e non aderenti a carattere non commerciale e per le strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aria aperta.
La modulistica è reperibile sul sito della Regione Piemonte - Sezione Commercio e Sezione Turismo e sul nostro portale nella sezione SUAP - "Avvia una pratica"
23 Agosto 2019 - TINTOLAVANDERIE: proroga nomina responsabile tecnico in attesa dei corsi.
La Regione Piemonte ha pubblicato la circolare prot. 71072 del 22/07/2019 "Attività di tintolavanderia. Nomina responsabile tecnico in attesa di attivazione corsi di qualificazione ex art. 2 comma 2 lett. a Legge 84/2006, così come modificato da D.L. 135/2018 (convertito in legge 12/2019)" nella quale viene precisato quanto segue:
"Al fine di non bloccare l'avvio di nuove attività o la cessione delle esistenti, finchè non saranno approvati i necessari nuovi atti che consentiranno l'avvio dei corsi, si ritiene che possa essere consentito l'avvio dell'attività con una dichiarazione di impegno a frequentare i corsi appena fossero disponibili per i soggetti che non abbiano altro titolo di idoneità ai sensi dell'art. 2 della legge 84/2006."