Sommario

FAQ SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. 2

FAQ COMMERCIO IN SEDE FISSA.. 7

FAQ ACCONCIATORI – ESTETISTI - TATUATORI 12

FAQ COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.. 13

FAQ COMMERCIO ELETTRONICO.. 15

FAQ PRODUTTORI AGRICOLI 16

FAQ GIOCHI LECITI E SALE GIOCO (L.R. 19/2021). 22

FAQ STRUTTURE RICETTIVE. 24

FAQ NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) E ALTRE ATTIVITÀ.. 27

FAQ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.. 31

 

 

 

FAQ SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

Obbligo comunicazione orario di apertura esercizio  di somministrazione

La nuova modulistica regionale (derivata da quella unificata a livello nazionale, non prevede più l’obbligo di indicazione degli orari di apertura dell’attività; Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17 L.R. 38/2006,“L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio”.

Parere Regione Piemonte del 29.01.2018 – prot. 8349/A1903A

Possibile l’esercizio congiunto di acconciatore e somministrazione?

Non esistono disposizioni specifiche che vietino lo svolgimento congiunto delle due attività e nei medesimi locali. È però necessario che l’ASL verifichi la compatibilità sanitaria delle due attività congiunte. Dal punto di vista della sorvegli abilità, se le due attività sono svolte nel medesimo locale e non sono separate all’interno da porte, sembrano non sussistere motivi ostativi.

Art 3 DL 138/2001, convertito con la legge n. 148/2011

Posizionamento casse per diffusione musica all’esterno dei locali – piccoli trattenimenti

Se l’occupazione delle attrezzature per la diffusione sonora è effettuata su suolo pubblico non già in concessione (de hors), l’esercente sarà tenuto a:

  • Ottenere autorizzazione all’occupazione suolo pubblico
  • Presentare certificazione di previsione di impatto acustico e, nel caso, richiedere l’autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumorosità.

T.U.LP.S., regolamento comunale tutela inquinamento acustico – L.R. 38/2006

Il contratto di apprendistato nel settore alimentare può far acquisire il requisito professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

L’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 dispone che il possesso dei requisiti professionali, fra gli altri, si acquisisca con due anni di attività nell’ultimo quinquennio come dipendente qualificato; l’apprendista non può essere ritenuto un dipendente qualificato essendo un soggetto al quale si insegna l’attività che dovrà svolgere.

D.Lgs. 59/2010

È possibile effettuare un sub ingresso nell’attività mediante una scrittura privata registrata all’Ufficio delle Entrate?

No. I contratti che hanno per scopo la cessione o la gestione di un’azienda devono essere redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

Art. 2556 Codice Civile

Cosa si intende per “superficie di somministrazione?

È l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (cd de hors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatori e servizi igienici per il personale.

D.G.R. n. 85-13268/2010

Quali sono i requisiti di onorabilità, professionali, dei locali ed igienico-sanitari, di sorvegliabilità applicabili all’esercizio dell’attività di “home restaurant”?

L’attività di home restaurant è da considerare come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitabile prevo possesso dei requisiti di onorabilità, nonché professionali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e previa presentazione di una SCIA al competente SUAP; deve altresì essere presentata relativa notifica sanitaria.

In merito all’applicabilità del D.M. 564/1992 concernente i requisiti di sorvegli abilità dei locali, il Ministero dell’Interno, con propria nota n. 557/PA/U/015816 del 14.10.2016 ha precisato che l’attività in parola non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad invito svolte presso abitazioni private e ha pertanto evidenziato che, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l’applicazione agli home restaurant di un regime di sorvegli abilità concepito per gli esercizi pubblici non avrebbe ragionevole utilità.

Risoluzione MISE n. 493338 del 06.11.2017

 

Parere Regione Piemonte del 07.08.2018 prot. 748686/A1903A

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio richiesto ai sensi dell’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., è possibile reperire i parcheggi in zona non adiacente ai locali di esercizio?

Se il fabbisogno inderogabile dei parcheggi non sia soddisfatto mediante l’applicazione degli artt. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. e 2 della L. n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli), ulteriori parcheggi potranno essere reperiti in un’area privata anche limitrofa all’esercizio di somministrazione, purché liberamente accessibile e fruibile al pubblico nell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione.

FAQ Regione Piemonte

Può un esercizio di somministrazione effettuare ripetuti ampliamenti di superficie di somministrazione, ciascuno in proporzioni inferiori rispetto alle soglie previste dalla normativa regionale al fine di eludere il rispetto dell’obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e della valutazione dello studio di impatto sulla viabilità previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.?

Il primo ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq. previsti dall’art. 8 della DGR cit. per il rispetto del fabbisogno parcheggi, e degli 80 mq. in relazione alle prescrizioni, di cui all’art. 9 della medesima deliberazione. I successivi ampliamenti di superficie dovranno invece essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

FAQ Regione Piemonte

L‘attività di somministrazione effettuata come accessoria all’attività principale di sala giochi è subordinata al possesso dei requisiti professionali?

Il requisito professionale non può essere richiesto se le attività sono svolte con modalità o in spazi nei quali l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui lo stesso sia riservato a determinati soggetti (esercizi annessi a strutture ricettive, limitatamente agli alloggiati, mense aziendali, circoli ricreativi, scuole, ospedali, comunità religiose, ecc…). Nel caso di somministrazione congiunta in attività nei cui locali è consentito l’ingresso ad un pubblico indifferenziato, il requisito professionale è richiesto.

Art. 71, comma 6, D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

 

Risoluzione MISE n. 34168 del 09.02.2016

 

Parere Regione Piemonte del 09.10.2017 prot. 14063 /A1903A

Quali adempimenti comunali per effettuare concertini e/o piccoli intrattenimenti presso esercizi di somministrazione?

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 38/2006, i “piccoli trattenimenti” negli esercizi pubblici sono da considerarsi liberalizzati, anche se è a carico del titolare dell’esercizio il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. Naturalmente resta ferma l’applicazione degli art. 68 e 80 TULPS quando si tratta di spettacoli e trattenimenti pubblici.

L.R. 38/2006 s.m.i.

Quali adempimenti comunali sono necessari per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un impianto sportivo?

Nel caso in cui la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo, per tali potendosi intendere anche gli eventuali accompagnatori, l’attività deve intendersi come “congiunta all’attività principale”. Resta inteso che, a garanzia dell’esclusività del servizio di somministrazione, il locale non dovrà essere pubblicizzato né accessibile direttamente dalla pubblica via, ma soltanto dall’interno del complesso sportivo.

L.R. 38/2006 s.m.i.

La terrazza annessa ai locali di esercizio dell’attività di somministrazione è da considerare nel computo della superficie di somministrazione?

Secondo quanto definito dall’art. 4 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010, la superficie di somministrazione di un esercizio si determina nell’ambito dell’area coperta e dell’area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili. Ciò vale anche nel caso in cui la terrazza annessa all’esercizio venga adibita come dehor, in quanto tale superficie rientra nel computo della superficie di somministrazione e fa parte integrante del locale in cui si svolge l’attività di somministrazione, come indicato al punto 8 dell’art. 4 della nota esplicativa prot. n. 9369/DB1701 del 13.12.2010. Pertanto la terrazza, ancorché allestita stagionalmente con tavolini, sedie e ombrelloni, rientra nel computo della superficie di somministrazione del locale, ne fa parte integrante ed è soggetta a tutte le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268/2010, compreso il rispetto dell’art. 8 relativo al fabbisogno di parcheggi.

Parere Regione Piemonte del 20.07.2017 prot. 10402/A1903A

Il diploma di maturità di ragioniere o perito aziendale/commerciale soddisfa i requisiti professionali necessari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o di commercio nel settore alimentare?

Si ritengono  validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”, anche per una sola annualità.

Risoluzione MISE n. 9686 del 15 gennaio 2019

 

È necessario identificare il delegato alla somministrazione in un circolo privato?

Il delegato alla somministrazione è figura che non è richiesta nell’attività di somministrazione svolta all’interno dei circoli privati in quanto non è richiesto il requisito professionale.

L.R. 38/2006 s.m.i.

 

Se i titolari di un esercizio di somministrazione intendessero installare apparecchi di gioco lecito all’interno dei propri locali di esercizio sono obbligati ai sensi del decreto Legislativo 222/2016 a dotarsi di specifico titolo autorizzatorio?

No. Il Decreto Legislativo 222/2016 non ha apportato modifiche a quanto già definito dall’art. 86 TULPS  e pertanto, nell’ambito delle attività di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 TULPS, gli esercenti possono installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) e comma 7 del TULPS in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere un’altra analoga autorizzazione. 

Nota del Ministero dell’Interno n. 9285 del 28.06.2018.

 

A quale normativa occorre fare riferimento, nel caso in cui si intendesse proporre concertini e intrattenimenti presso esercizi di somministrazione?

Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che: 

- non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;

- non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento.

Naturalmente resta ferma l’applicazione degli art. 68 e 80 TULPS quando si tratta di spettacoli e trattenimenti pubblici.

LR 38/2006 smi

 

In quale sanzione incorre il titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande che omette di rendere noti al pubblico i turni di chiusura per l’interruzione dell’attività con l’apposizione di un apposito cartello ben visibile?

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 2 della L.R. 38/2006, è applicata la sanzione per violazione dell’art. 17, comma 5 della stessa norma.

LR 38/2006 smi

 

E’ possibile reperire i parcheggi all’interno di un cortile privato, che dista circa 200 metri rispetto alla sede del nuovo esercizio di somministrazione, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio richiesto ai sensi dell’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.?

Se il fabbisogno inderogabile dei parcheggi non è soddisfatto mediante l’applicazione degli artt. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. e 2 della L. n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli), ulteriori parcheggi possono essere reperiti in un’area privata anche limitrofa all’esercizio di somministrazione, purchè liberamente accessibile e fruibile al pubblico nell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione. Per quanto riguarda la definizione della distanza tra l’area reperita per i posti a parcheggio e l’esercizio di somministrazione, si sottolinea che questa deve essere valutata nel caso concreto sulla base delle caratteristiche logistiche e locali, tenendo conto che l’area a parcheggio deve essere agevolmente raggiungibile da parte degli utilizzatori.

D.G.R. n. 85-13268/2010

 

L’art. 16, comma 1, lettera i) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. prevede il concetto di “effettiva disponibilità dei locali”, tale concetto deve essere inteso quale “perdita materiale” oppure “perdita formale” dei locali stessi ?

La mancanza di disponibilità dei locali deve intendersi quale perdita materiale degli stessi. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 16 cit. si applica se, entro un anno da tale momento, il titolare non abbia richiesto il trasferimento in un nuova sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

Faq Regione Piemonte

 

Quali differenze esistono tra il “catering” ed il “banqueting”)

Entrambe le attività sono disciplinate dalla L.R. 38/2006, art. 8, comma 6, fermo restando il possesso dei requisiti morali, professionali, igienico-sanitari. L’attività di catering si occupa principalmente di rifornire pasti e bevande ad uffici pubblici, mense aziendali, enti, grandi organizzazioni, ecc., mentre quella di banqueting è specializzata nel fornire servizi di ristorazione effettuati direttamente presso i clienti come ad es. banchetti, rinfreschi, ricevimenti in occasione di particolari cerimonie o celebrazioni.

LR 38/2006 smi

 

 

 

 

FAQ COMMERCIO IN SEDE FISSA

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

A seguito dell’abrogazione dell’art. 126 del TULPS sull’obbligo della dichiarazione preventiva all’autorità di pubblica sicurezza per il commercio di cose antiche od usate, è ancora necessaria la tenuta del relativo registro?

Si. L’obbligo in capo agli operatori del commercio di cose antiche od usate della tenuta del registro delle operazioni poste in essere giornalmente stabilito dall’art. 128 TULPS è ancora vigente.

nota n. 4040 del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno;

 

Parere Consiglio di Stato allegato alla Risoluzione n.120995;

 

Risoluzione MISE n.120995 del 26 marzo 2018;

 

È consentita l’apertura di un esercizio di commercio di vicinato di prodotti non alimentari con contestuale comunicazione di apertura, negli stessi locali, di un’agenzia di affari per l’intermediazione nella vendita di cose usate (abbigliamento, attrezzature per bambini, etc.)?

Nel caso di vendita esercitata ai sensi del D.Lgs. 114/98, si ritiene che, pur in assenza di una specifica prescrizione nazionale o regionale, risponda a criteri di ragionevolezza, nel caso di specie, richiedere all’esercente di collocare le due tipologie di merci in modo che risulti agevole la distinzione tra quelle nuove e quelle usate, anche ai fini dell’attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Risoluzione MISE n. 96594 del 12 marzo 2018

 

È consentito destinare un locale solo ed esclusivamente all’esposizione di prodotti non immediatamente asportabili, per il cui acquisto occorre rivolgersi agli incaricati alle vendite che visiteranno il consumatore presso il domicilio dello stesso, al quale i clienti accedono solo se accompagnati e su appuntamento, senza che ciò venga considerato esercizio di vicinato?

In proposito, tenuto conto che, come riferito dal richiedente, si tratterebbe di attività di commercio al dettaglio, effettuata, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 114/98 e s.m.i. presso il domicilio del consumatore, si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella sopra descritta, in considerazione che nel locale succitato i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita e/o di raccolta di ordinativi. Ad ulteriore specificazione si fa presente che i locali destinati a soli fini espositivi, definiti come “showroom” o vetrine espositive, ove non venga esercitata alcuna attività di vendita al dettaglio, non sono soggetti alla normativa sul commercio e pertanto non si configurano come esercizi di vicinato e la loro ubicazione è di norma consentita anche al di fuori delle aree che lo strumento urbanistico in vigore prevede a specifica destinazione d’uso commerciale.

Parere Regione Piemonte del 29.06.2016 prot. 11065 /A1903A

 

Cosa si intende per “superficie di vendita”?

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando “solo l‘area coperta, interamente delimitata dai muri” e che “ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue”.

Commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 della DCR n. 563- 13414/1999 e smi (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa)

 

Cosa si intende per “superficie espositiva”?

La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue”.

Comma 7 dell’art. 5 della DCR n. 563- 13414/1999 e smi

 

Il diploma di maturità di ragioniere o perito aziendale/commerciale soddisfa i requisiti professionali necessari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o di commercio nel settore alimentare?

Si ritengono  validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”, anche per una sola annualità.

Risoluzione MISE n. 9686 del 15 gennaio 2019

 

È possibile mantenere aperta l’attività dopo la fine del periodo di vendita di liquidazione per cessazione dell’attività?

Contestualmente alla comunicazione di vendita di liquidazione per cessazione dell’attività, l’interessato deve presentare la comunicazione di cessazione dell’attività con data di decorrenza coincidente con il giorno successivo al termine della vendita straordinaria. Lo svolgimento dell’attività in data successiva al termine delle 12 settimane previste dalla norma è considerato esercizio abusivo e, pertanto, sanzionabile.

D.Lgs. 114/1998 e L.R. 28/1999

 

È possibile presentare una SCIA per inizio attività o per subingresso in esercizio di vicinato con indicazione della data di avvio dell’attività antecedente alla presentazione della comunicazione stessa?

La SCIA è redatta nella forma di autocertificazione che fa fede sino a prova di falso. Nel caso di mero errore di scrittura, l’imprenditore dovrà correggere l’errore; se non si trattasse di mero errore di indicazione della data di inizio attività, l’esercizio abusivo dell’attività svolta nel periodo intercorrente tra la data di reale inizio dell’attività e la presentazione della SCIA è sanzionabile ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 114/98.

D.Lgs. 114/1998 - L.R. 28/1999 – art. 19 Legge 241/1990

 

Quale atto occorre sottoscrivere tra le parti in caso di affido di reparto?

L’affido di reparto può avvenire esclusivamente attraverso la stipula di un contratto redatto in una delle forme previste dall’art. 2556 del codice civile, vale a dire atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. Dovrà essere presentata al SUAP, da parte del titolare dell’attività contenente il reparto che sarà dato in affido, comunicazione di tale affido, indicando chi materialmente gestirà il reparto e che dovrà possedere i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività commerciale.

D.Lgs. 114/1998

 

Circolare MISE  n. 3467/C del 8 maggio 1999

 

Risoluzione Mise n 103791 del 3 maggio 2012

 

Che cosa si intende per “media struttura di vendita”?

Le medie strutture di vendita sono esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Le medie strutture di vendita possono essere singole (es. ipermercati, bricocenter, mobilifici) o assumere una struttura complessa nel caso dei centri commerciali dove più esercizi commerciali sono inseriti in un fabbricato o in un parco a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

D.Lgs. 114/1998

 

L.R. 28/1999

 

DCR n. 563- 13414/1999 e smi (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa)

 

 

L’attività di commercio al dettaglio nella forma di spacci interni può essere svolta nei confronti di un pubblico indistinto?

L’attività in questione si inquadra nella tipologia distributiva di vendita degli spacci interni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, rispetto al quale si evidenziano le seguenti caratteristiche:

· vendita effettuata a favore di una cerchia ristretta di persone; · vendita svolta in locali non aperti al pubblico, ovvero l’accesso non è consentito liberamente, ma soltanto previo possesso di un titolo di ingresso o riservato a determinati soggetti;

· trattasi di locali non accessibili dalla pubblica via.

Nel caso in cui si intenda estendere tale attività ad un pubblico indistinto, perdendo le suddette connotazioni, la stessa assume la forma commerciale di un esercizio di vicinato, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998, che prevede per i locali di esercizio il rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso commercio al dettaglio. Si specifica, inoltre, che se si tratta di un’attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare il titolare della medesima o un preposto all’attività commerciale deve possedere i requisiti professionali, ai sensi dell’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010. Pertanto, ai fini dell’avvio di un esercizio di vicinato, occorre presentare la relativa SCIA.

Parere Regione Piemonte 23/12/2019 Protocollo 121262/A1903A

 

È consentito effettuare la vendita con denominazione outlet all’interno di un esercizio di vicinato destinando a tale fine una porzione del medesimo?

con la denominazione “outlet” si intende “la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita, dimostrabili da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati. La citata disposizione prevede che l’attività di vendita con denominazione outlet possa essere svolta da un’impresa commerciale in un esercizio commerciale a ciò appositamente individuato, evidentemente in modo esclusivo, senza possibilità di coesistenza delle due diverse modalità di vendita (tradizionale e outlet) nei medesimi locali dello stesso esercizio commerciale.

Parere Regione Piemonte 23/08/2017 Protocollo 11618 /A1903A

 

Gli alimenti per animali da compagnia e da allevamento vengono classificati in quale categoria merceologica per il commercio, Alimentari o non Alimentari?

Gli alimenti per animali sono classificati nella Categoria 'Articoli per animali' - Settore alimentare. La normativa di riferimento è il D.Lgs.114/98 e una Circolare della Camera di Commercio del gennaio 2003

D.Lgs.114/98

 

E’ consentito utilizzare, a fini espositivi, un fabbricato con destinazione d’uso C2 sito nelle vicinanze di un esercizio commerciale, non collegato in alcun modo allo stesso, senza alcuna operazione di compravendita?

Si ritiene che non sussistano impedimenti: infatti la disposizione di cui all’art. 5, commi 6 e 7 della DCR 563-13414/1999 s.m.i., è da ritenere applicabile al solo caso in cui le aree destinate a commercio e ad esposizione siano invece contigue.

DCR 563-13414/1999 s.m.i.

 

Il gestore di una piscina, può vendere prodotti non alimentari quali cuffiette, shampoo, bagno schiuma ecc. ai soli frequentatori del complesso sportivo?

Si ritiene che il caso suddetto possa essere ascritto in via estensiva alla fattispecie di cui all’art. 66 comma 1 del D.lgs 59/2010 che, in merito agli spacci interni, disciplina l'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, purché l’attività in questione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo. Resta inteso che tale attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

D.lgs 59/2010 smi

 

E’ possibile l’esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale?

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 147/2012 il comma 2 dell’art. 26 del Dlgs 114/98 è stato sostituito nel modo seguente (cfr. art. 2 comma 26) “2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività”. Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare esplicativa n. 3656/C del 12.09.2012, ha sottolineato l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Dlgs 114/98 smi

 

Può un autodemolitore vendere parti di ricambio di veicoli ?

Sì, è consentito il commercio al pubblico delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo che possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, in materia ambientale e pertanto ai fini della commercializzazione è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/1998.

D.Lgs. 114/1998 smi

 

Può un esercente attività di pasticceria integrare tale attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo?

No. La consumazione della tazzina di caffè è assoggettata alla disciplina della L.R. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”. Tale attività non può considerarsi come accessoria all’attività di vendita o artigianale, a meno che non si tratti invece di caffè fatto con macchinetta a gettoni a self service; in tal caso si tratterebbe di attività commerciale, consentita al titolare purché lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa e previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 114/98.

D.Lgs. 114/1998 smi

 

E’ possibile effettuare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (ortofrutticoli) in uno spazio posto all’interno degli stessi locali in cui viene già svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

Sì, infatti tale attività è regolata dalla L.R. 38/2006 che permette l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in uno spazio posto all’interno degli stessi locali in cui viene svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L.R. 38/2006

 

Una attività che esercita in sede fissa e che desidera avviare la vendita anche on line deve presentare apposita istanza al SUAP?

 

All'interno della sezione 1.11.4 della Tabella A del Decreto Legislativo 222/2016, in merito all’attività di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line, viene specificato che "quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".

Di conseguenza, fermo restando l’obbligo per l'impresa di iscrivere l'attività di commercio elettronico (codice ateco 47.91.10) al Registro delle Imprese, la “SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione, elettronico e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line” non deve essere presentata nel caso in cui il commercio online sia accessorio ad altra tipologia di vendita già avviata, segnalata o autorizzata.

Decreto Legislativo 222/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ ACCONCIATORI – ESTETISTI - TATUATORI

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

Si può svolgere attività lavorativa con un contratto di associazione in partecipazione?

Non più. Il D.lgs 81/2015 ha previsto che:

  • con i contratti di associazione in partecipazione stipulati dopo il 25/06/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs 81/2015), l’associato in partecipazione non potrà più svolgere attività lavorativa nell’impresa, ma potrà apportare esclusivamente risorse finanziarie;
  • i contratti di associazione in partecipazione in corso al 25/06/2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

D.Lgs. 81/2015

 

Il responsabile tecnico – acconciatore od estetista - può lavorare contemporaneamente in più esercizi?

No. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante l’orario di esercizio dell’attività di acconciatore e/o di estetista.

Legge 174/2005 s.m.i.

 

Legge 1/1990 s.m.i.

 

La stessa persona può essere individuata come responsabile tecnico – acconciatore od estetista per più esercizi?

Si, ma l’esercizio potrà essere aperto solo quando il responsabile tecnico è effettivamente presente. Nella SCIA dovranno essere dichiarati gli orari di apertura delle differenti attività (che potranno essere solo quelli in cui il responsabile tecnico è effettivamente presente). Quindi i due o più esercizi NON potranno essere aperti negli stessi orari.

Legge 174/2005 s.m.i.

 

Legge 1/1990 s.m.i.

 

Il responsabile tecnico – acconciatore od estetista -  può essere nominato dopo l’avvio dell’attività?

NO, non può’ essere svolta alcuna attività senza aver prima nominato il responsabile tecnico che deve sempre essere presente nell’esercizio. Il nominativo del responsabile deve essere indicato nella SCIA ed il suo nominativo è comunicato al competente Registro Imprese.

D.Lgs. 59/2010 s.m.i.

 

Si può esercitare l’attività di trucco non permanente in una profumeria?

La disciplina dell’attività di estetista definita dalla legge 1/1990 stabilisce che tale attività “… comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico,… Tale attività può essere svolta… con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 713/1986 (oggi sostituita dal Il Regolamento (CE) n.1223/2009). Nell’elenco dei prodotti cosmetici annoverati dalla norma predetta compaiono, fra gli altri, i prodotti destinati ad essere applicati sull’epidermide, sul sistema pilifero, capelli, unghie, labbra. Da ciò risulta evidente che l’attività effettuata applicando tali cosmetici è ricompresa tra quelle esercitabili solo da soggetti abilitati ai sensi della legge 1/1990 s.m.i. (estetisti).

Legge 1/1990 s.m.i.

 

Parere MISE n. 0409628 del 30.11.2018

 

Il “make up artist” deve avere la qualifica di estetista per poter svolgere la propria attività?

Al fine di verificare se l’attività svolta sia riconducibile alla legge 1/1190 (disciplina dell’attività di estetista) è necessario che vengono verificate le finalità, il contesto e le modalità di esecuzione. In particolare non deve farsi ricorso ad apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, le finalità non devono essere quelle di “mantenere in perfette condizioni, migliorare e proteggere l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”. Tali condizioni si verificano principalmente nell’ambito dello spettacolo, in quello fotografico o teatrale.

Parere Regione Piemonte prot. 67628 del 17.07.2018 (condiviso con la Commissione Regionale per l’Artigianato)

 

Si può svolgere l’attività di acconciatore od estetista con affitto di poltrona/cabina in regime di libera professione?

L’affitto di poltrona/cabina è possibile tra le imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale il titolare di salone di acconciatura o centro estetico concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature ad altra impresa, verso il pagamento di un determinato corrispettivo. Entrambe le attività economiche devono essere costituite in forma di impresa, con partita IVA ed iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, iscrizione agli enti previdenziali, oltre ad essere ovviamente in possesso dei titoli professionali abilitativi all’esercizio dell’attività. Non è quindi ammissibile la possibilità di svolgere l’attività in oggetto da parte di un soggetto autonomo esterno non iscritto in Camera di Commercio, in possesso unicamente della Partita IVA, anche se regolarmente abilitato all’esercizio della professione. In sintesi, non esiste il “libero professionista” estetista od acconciatore.

Parere Regione Piemonte prot. n. 57291/A1902A del 19.06.2018

 

Circolare MISE 31.01.2014 prot. n. 16361

 

Parere MISE prot. 0153118 del 07.05.2018

 

È necessario avere qualche qualifica particolare  per poter avviare l’attività di ricostruzione unghie?

Si. Per poter esercitare l’attività di onicotecnico è necessario essere in possesso della qualifica professionale di estetista.

 

 

 

FAQ COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

A chi occorre rivolgersi per avviare un’attività commerciale su aree pubbliche?

Per questo tipo di procedimento, occorre rivolgersi al Comune ove si intende avviare l’attività (per il commercio in forma itinerante), ovvero al Comune sede il posteggio che si chiede in concessione (per il commercio su posteggio)

DLgs 114/98 smi

DGR 32-2642/2001

Per quanto tempo un commerciante in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo B (Itinerante) può permanere nello stesso luogo per esercitare la vendita dei propri prodotti?

L’esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un’ora di permanenza nel medesimo punto, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri

DLgs 114/98 smi

DGR 32-2642/2001

Risoluzione MISE n. 3064 del 12.01. 2016

Il titolare di un’ impresa artigiana alimentare può vendere su area pubblica, nelle fiere, i propri prodotti senza richiedere al comune l’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante?

Salvo che i prodotti oggetto di vendita siano preparati su area pubblica in occasione della fiera (es.: caldarroste, frittelle, zucchero filato, spremute di agrumi…), il titolare dell’impresa artigiana dovrà richiedere l’autorizzazione per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari, previo possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dalla legge. Infatti l’art. 4, c. 2, lett. f) del d. lgs. 114/1998, esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo elusivamente l’attività di vendita dei beni di produzione propria svolta dagli artigiani nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

DLgs 114/98 smi

 

Anche i produttori agricoli devono essere in possesso del VARA e sono pertanto soggetti alla verifica annuale della regolarità contributiva?

I produttori agricoli sono soggetti alla verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale, così come previsto dalle specifiche norme in materia quando esercitano attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i., ma non ai produttori agricoli che partecipano ai cd. Farmer’s market.

D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010

È possibile che il titolare di concessione di posteggio sia sostituito da altro soggetto?

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell’attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all’operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell’attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

DGR 32-2642/2001

 

 

 

FAQ COMMERCIO ELETTRONICO

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

È possibile per chi abbia presentato una SCIA per commercio elettronico con deposito consegnare direttamente la merce alla clientela presso il deposito stesso?

La modalità di commercio on line è disciplinata dall’articolo 68, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativi al commercio al dettaglio. La citata normativa di settore, nel caso del commercio on line, si limita ad indicare il titolo legittimante da presentare ai fini dell’avvio dell’attività. In ogni caso, ad avviso della Scrivente, il pagamento e la consegna del prodotto acquistato non appaiono dover essere obbligatoriamente effettuati l’uno on line e l’altra al domicilio del consumatore, stante la circostanza che è possibile pagare in contrassegno, nonché ritirare la merce anche presso un punto vendita dell’esercente. Ne consegue che nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia la disciplina applicabile.

Risoluzione MISE n. 15438 del 22 gennaio 2019

La vendita di prodotti  on line necessita  obbligatoriamente di un deposito?

Il modulo standardizzato di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 richiede espressamente di indicare l’indirizzo del magazzino, solo se diverso da quello della ditta/società/impresa. Il riquadro in discorso non va compilato, ovviamente, nel caso in cui non vi sia necessità del magazzino (nel caso in cui, per esempio, seppur il prodotto sia precedentemente  acquistato dall’impresa che opera on line, il prodotto sia direttamente trasferito dal fornitore dello stesso al cliente finale)

Risoluzione MISE n. 160745 del 16 maggio 2018

 

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FAQ PRODUTTORI AGRICOLI

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

Se un’azienda agricola effettua la vendita dei propri prodotti, anche trasformati, con consumo sul posto utilizzando posate e stoviglie NON a perdere, si può intravedere gli estremi per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228. Nello specifico, il comma 8-bis consente agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare “…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario”. Con riferimento alle modalità applicative, si precisa che non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

Risoluzione MISE n. 59196 del 9 febbraio 2018

Vendita di prodotti non provenienti direttamente dall’azienda agricola, né derivati dall’attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

I produttori agricoli sono legittimati a vendere, senza osservare le prescrizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione) purché in misura non prevalente e, comunque, entro i limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228. In altre parole per mantenere il vantaggio dell’inapplicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra le quali anche l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è indispensabile contenere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) la vendita di prodotti non provenienti dai propri fondi. I beni “commerciali” ed i prodotti complementari da porre in vendita devono essere comunque connessi a tale specifica attività agricola.

Risoluzione MISE n. 284489 del 10 luglio 2017

Chi è "imprenditore agricolo"?

 

Ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo,
  • selvicoltura,
  • allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n.228 18 maggio 2001, ha disposto inoltre che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Decreto Legislativo n.228 18 maggio 2001

Com'è disciplinata la vendita dei prodotti da parte dei produttori agricoli?

 

L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, nel disciplinare la vendita dei prodotti da parte dei produttori agricoli, prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possano vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio.

La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purchè questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore e non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione. Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio

Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, la vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, previa comunicazione al SUAP del Comune competente. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l’assegnazione del posteggio, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

In ogni caso, se la vendita al dettaglio dei prodotti propri o derivati è esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna istanza di inizio attività.

Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 114/1998 e della Legge Regionale 7/2020, tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.

Si evidenzia infine che per poter attuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in deroga alle normative riguardanti il commercio è necessario che l’azienda agricola o il produttore agricolo, indipendentemente dal fatturato annuo, siano iscritti al registro delle imprese, come precisato nella risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77217 dell’8 maggio 2014.

Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001

Quali soggetti possono effettuare l'attività di vendita all'interno di un farmer's market?

 


Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, possono esercitare la vendita diretta nei farmer’s market gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c., così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 58011, che rispettino le seguenti condizioni:

  1. ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dal le singole amministrazioni competenti;
  2. vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli (per le cooperative agricole), anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
  3. che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 6 dell’art. 4 del Dlgs 228/2001 (non abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.)

L’attività di vendita all’interno dei farmer’s market può essere esercitata, oltre che dai titolari dell’impresa, anche dai soci, dai dipendenti (sono esclusi quindi i contratti di lavoro non dipendente) e dai familiari coadiuvanti (per le imprese familiari) (art.2 comma 2)

All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è inoltre ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, artigianali e tradizionali del territorio, anche attraverso scambi con altri mercati autorizzati di questo tipo (art. 4, commi 1 e 2).

Per quanto riguarda la disciplina amministrativa dei farmer’s market, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Decreto Ministeriale del 20/11/2007, l’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, per cui si ritiene che si applichi l’art. 4 del Dlgs 228/2001 e non quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998

Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001

Quali sono le competenze dei Comuni relativamente ai farmer's market?

 

L’articolo 22 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 rubricato “Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale”, prevede che “In conformità  alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.”

La disposizione introdotta dalla legge 154/2016 è confermativa dei contenuti del DM 20/11/2007 e, in via di principio, introduce una generale libertà per i Comuni che, nel disciplinare la presenza e la valorizzazione di forme di vendita relativa alla c.d. filiera corta agricola, hanno la facoltà di:

  • istituire o autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita (Art. 4, comma 3, D.M. 20 novembre 2007):
  • verificare il rispetto del regolamento nazionale e comunale, del disciplinare di mercato e delle norme igienico-sanitarie (Art. 3, comma 3, D.M. 20 novembre 2007);
  • promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita (Art. 1, comma 1, D.M. 20 novembre 2007.);
  • favorire la fruibilità del mercato agricolo (Art. 4, comma 4, D.M. 20 novembre 2007).

Anche il numero delle aziende che possono partecipare al farmer’s market e la frequenza del mercato sono elementi che possono essere stabiliti a discrezione del Comune, mentre la gestione del mercato può far capo al Comune o, in alternativa, essere affidata alle associazioni, ai consorzi o a gruppi di imprenditori.

Come indicato nell’articolo 4, comma 3 del D.M. del 20 novembre 2007, i Comuni istituiscono o autorizzano i mercati degli agricoltori. La differenza tra istituzione e autorizzazione riguarda essenzialmente le diverse tipologie di atto utilizzate dai Comuni. L’istituzione, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene effettuata con delibera del Consiglio Comunale, mentre per l’autorizzazione potrebbe essere utilizzato un atto di tipo “tecnico”, come una convenzione, contenente i criteri di concessione e di gestione del suolo pubblico. In ogni caso, l’atto adottato deve fare esplicito riferimento al Decreto Ministeriale che regolamenta i mercati agricoli.

Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007

Cos'è un "farmer market"? Qual è la disciplina di riferimento?

 

Il “farmer’s market” costituisce una particolare forma di mercato in cui gli agricoltori possono vendere i loro prodotti direttamente al pubblico e che trae origine nella più ampia normativa che ha regolato la vendita diretta dei prodotti agricoli, disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo”.

La disciplina di riferimento dei farmer’s market, che possono essere realizzati su un’area pubblica, in locali aperti al pubblico o  su aree di proprietà privata, è costituita dal Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 di attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale decreto, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, non ha natura regolamentare e si pone pertanto come un atto di indirizzo che stabilisce i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile.

Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007

 

 

 

FAQ GIOCHI LECITI E SALE GIOCO (L.R. 19/2021)

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

Sale scommesse: un bar con corner scommesse è considerato una sala scommesse?

L'art. 3 della L.R. n. 19/2021, intende per "sale scommesse" quegli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nei quali l'attività di gioco è esercitata in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre eventuali attività commerciali svolte nel medesimo esercizio.

Ne consegue che un bar con corner scommesse non può essere considerato una sala scommesse, bensì un "punto per il gioco", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della L.R. n. 19/2021.

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

I corsi di formazione previsti dall’art. 4 per esercenti e dipendenti saranno obbligatori per tutti gli esercenti e lavoratori dipendenti?

Il corso sarà obbligatorio per tutti gli esercenti e lavoratori dipendenti che gestiscono apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del r.d. n. 773/1931.

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

Luoghi sensibili e istituti scolastici: i consorzi per la formazione professionale possono essere considerati "istituti scolastici"?

Se il Centro risultasse essere accreditato dalla Regione per il rilascio della qualifica di istruzione e formazione professionale valido per l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria e di diploma, si tratterebbe in sostanza tratta di ente che eroga un'istruzione secondaria. e pertanto assimilabile agli istituti scolastici, ai fini della l.r. 19/2021.

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

Luoghi sensibili e istituti finanziari: gli istituti di credito non dotati di sportello bancomat sono da considerarsi "istituti finanziari"?

L'art. 16, co. 2, lett.c), l.r. 19/2021 considera luoghi sensibili "gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro".

Tale articolo estende altresì i luoghi sensibili relativi ai servizi di raccolta, concessione di credito, trasferimento e prelievo di denaro

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

Luoghi sensibili: il prelievo dal tabaccaio è considerato luogo sensibile?

Qualunque punto di accesso al denaro è considerato luogo sensibile: chi volesse aprire una sala scommesse od esercitare una qualsiasi attività di cui all’art. 3 della L.R. 19/2021 dovrà rispettare i limiti di distanza fissati dall’art. 16, comma 2 della citata norma regionale.

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

Gli uffici postali privi di servizio bancomat rientrano tra i luoghi sensibili?

Se un ufficio postale sprovvisto di sportello ATM svolge esclusivamente un'attività di servizio postale non può essere considerato né un istituto di credito né un esercizio che svolge attività creditizia e non è, quindi, un luogo sensibileSe invece svolge attività di bancoposta esso deve considerarsi un istituto di credito.

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

Cosa si intende per "luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio"?

 È possibile ritenere che gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931 possano essere collocati in ambiente unico o anche separato da una parete dall'attività principale, sempreché non siano installati in un ambiente con ingresso diverso da quello dell'attività principale.

Sito Regione Piemonte (approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/faq-lr-192021-misure-per-contrasto-alla-diffusione-gioco-dazzardo-patologico )

 

 

 

 

 

 

FAQ STRUTTURE RICETTIVE

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

Quali sono gli adempimenti amministrativi richiesti per i titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere che intendono offrire il servizio di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande?

I titolari o gestori di tutte le tipologie di strutture ricettive extralberghiere, sia che offrano unicamente la prima colazione, sia che offrano anche i pasti (pranzi e/o cene) sono tenuti ai seguenti adempimenti amministrativi:

1) compilazione della notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004 e sua trasmissione in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva. 2) predisposizione di un piano di autocontrollo redatto anche in forma semplificata, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 852/2004 (Analisi dei pericoli e punti critici di controllo);

3) frequenza di un corso di formazione base per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e bevande, ai sensi del Reg CE 852/2004 Tali corsi possono essere fruiti presso qualsiasi ente formatore (anche in modalità FAD) a condizione che venga rilasciato ai partecipanti un attestato valido ai sensi del Reg CE 852/2004.

Sito Regione Piemonte. Approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/faq_requisiti_igenico_sanitari_-_strutture_extralberghiere.pdf

Un B&B o affittacamere in cui é offerto il solo servizio di prima colazione ed utilizza esclusivamente prodotti confezionati deve fare la notifica sanitaria all’ASL territorialmente competente?

La notifica sanitaria è un obbligo per tutti i titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere; a tal fine, il modulo di notifica sanitaria dovrà essere compilato e trasmesso, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva. Unitamente alla SCIA è, inoltre, necessario trasmettere direttamente all’ASL il modello di comunicazione dei dati dell’impresa ai fini del controllo ufficiale.

Sito Regione Piemonte. Approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/faq_requisiti_igenico_sanitari_-_strutture_extralberghiere.pdf

Cosa sono le attività agrituristiche

 

Sono attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Sito Regione Piemonte. Approfondimenti al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/attivita-agrituristiche

Quali attività rientrano tra quelle agrituristiche?

Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, la somministrazione di merende, l’organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3 della legge regionale n.2/2015;

organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);

organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

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Quali devono essere le caratteristiche e le localizzazioni dei fabbricati che possono essere adibiti ad agriturismo?

i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibililità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente che hanno avuto già dall'inizio destinazione d'uso agricolo e non siano più necessari alla conduzione del fondo;

i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;

gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività agrituristiche a condizione che risultino registrati come sede secondaria e unità locale produttiva;

gli spazi all'aperto per l'insediamento temporaneo di mezzi o allestimenti mobili di pernottamento tra cui tende, roulotte, caravan, autocaravan e case mobili, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6 del Regolamento n.1/2016.

Per gli opportuni approfondimenti, leggere attentamente la legge regionale n.2/2015 e il regolamento regionale n.1/2016.

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Quali caratteristiche deve avere un agriturismo per poter effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai propri ospiti?

È ammessa la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture agrituristiche e negli spazi esterni che presentano idonee condizioni igienico-sanitarie e dotazioni adeguate, nonché a favore dei campeggiatori. (Regolamento regionale n.1/2016 - articolo 4)

Nelle strutture con massimo dieci posti letto è consentito l'uso della cucina dotata dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. L'angolo cottura delle camere date in uso turistico può essere utilizzato anche per la preparazione dei pasti.

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Cosa si intende per “Soluzioni Ricettive innovative”?

Sono strutture che ampliano l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo e integrate con la vegetazione dei luoghi.

Sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all'aperto e si distinguono in:

  • soluzioni ricettive innovative complementari: si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica e la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte; in questo caso conservano la denominazione della struttura ricettiva e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità. Questa opportunità è offerta a B&B, affittacamere e country house.
  • soluzioni ricettive innovative autonome: si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità di turisti in strutture dedicate, fino ad una capacità ricettiva massima di sei posti letto complessivi per singola struttura o soluzione. Le strutture ricettive innovative autonome possono essere gestite con le seguenti modalità:
  1. in forma non imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva fino a sei posti letto;
  2. in forma imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva superiore a sei posti letto.

In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione é considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacità ricettiva della struttura o soluzione innovativa.

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FAQ NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) E ALTRE ATTIVITÀ

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

Quali sono i requisiti e gli adempimenti previsti per il trasferimento di una licenza NCC

L’articolo 9 della Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” , rubricato “Trasferibilità delle licenze”, prevede al comma 1 che  “La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e l'autorizzazione   per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona dallo   stesso   designata,  purché iscritta  nel  ruolo  di  cui all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
  2. b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
  3. c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce le modalità di trasferimento di una licenza TAXI/NCC a seguito di morte del titolare ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del medesimo e, infine, il successivo comma 3 precisa che “Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”

Quanto agli adempimenti richiesti, il trasferimento (voltura) di una licenza taxi/ncc è soggetto alla trasmissione di apposita istanza al SUAP.

Legge n. 21 del 15/01/1992

L.R. n. 24 del 23.02.1995 smi

Ai fini del trasferimento di una licenza NCC tra due soggetti, è necessaria la stipula di un atto notarile o se è sufficiente l’atto di designazione del soggetto cedente e la presa d’atto da parte di quello subentrante?

Per “trasferimento” di una azienda o di una licenza si intende, in via generale, qualsiasi forma giuridicamente valida di passaggio della stessa ad un terzo e che implica il c.d. “subingresso” nel titolo abilitativo. Realizzandosi di fatto la cessione a terzi di una azienda, il trasferimento di una licenza NCC ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti debba obbligatoriamente essere formalizzato attraverso scrittura privata con firme autenticate dal notaio o con vero e proprio atto notarile.

Art. 2556 Codice Civile

Il blocco del rilascio delle licenze NCC riguarda anche l'attività di Noleggjo con Conducente a mezzo autobus?

 

Il divieto di rilascio di nuove licenze NCC risultante dal combinato disposto dai comma 3 e 6 dell' Art.10 bis del Decreto Legge n.135 del 14/12/2018​, convertito con modificazioni dalla Legge n.12 del 11 febbraio 2019, e del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4 del 19 febbraio 2020, riguarda il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e appare non interessare l’attività di noleggio con conducente effettuata con autobus, che è regolamentata dalla Legge n. 218 del 11 agosto 2013 recante “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

Non rinvenendo ulteriori disposizioni in materia, si ritiene che al momento sia possibile procedere con il rilascio di nuove autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente o con l’immatricolazione di nuovi autobus nell’ambito di una attività già autorizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della Legge 218/2013 e previo verifica dei requisiti richiesti.

Legge n. 218 del 11 agosto 2013

Qual è il regime amministrativo previsto per l'avvio di una attività di Noleggio di autobus con Conducente?

 

La Legge n. 218 del 11 agosto 2013 recante “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” ha liberalizzato il settore del NCC a mezzo autobus, stabilendo che "L’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287." vietando, in tal modo, la possibilità di stabilire dei contingenti numerici per l’esercizio di tale attività.

Quanto al regime amministrativo previsto, l’articolo 5 comma 1 della medesima legge stabilisce che “L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.” ed il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.” Per quanto detto, il regime amministrativo previsto per una attività di noleggio di autobus con conducente sia quello dell’autorizzazione, rilasciata dai Comuni previo verifica dei requisiti richiesti.

Legge n. 218 del 11 agosto 2013

Qual è la normativa che regola l’attività di meccatronica?

 

La normativa di riferimento è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n.122 - “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” e ss mm ii, nella legge 11 dicembre 2012, n.224 “Modifica dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, concernente l’attività di autoriparazione”

legge 5 febbraio 1992, n.122

legge 11 dicembre 2012, n.224

Quali sono gli adempimenti previsti per l'avvio di una attività tipografica?

 

Come riportato all’interno della sezione I-13 della tabella A allegata al Decreto legislativo 222/2016, il regime amministrativo previsto per l’avvio di una attività riconducibile alle arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa è quello della SCIA, alla cui istanza, indirizzata al SUAP del Comune territorialmente competente, vanno allegate:

  1. Comunicazione di impatto acustico, In caso di tipografie e litografie e se le emissioni rumorose non superano le soglie della zonizzazione comunale, o documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico, qualora si preveda che le emissioni di rumore dell’attività possano superare i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente (in tal caso, l’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta);
  2. SCIA di prevenzione incendi, In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti o nel caso l’attività rientri nell'elenco di quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011;
  3. Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), in caso di scarichi o emissioni rilevanti in atmosfera o se l'attività prevede l'utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg, secondo le modalità indicate nella apposita guida operativa ed utilizzando la apposita modulistica AUA . L’istanza di AUA è inoltrata dal SUAP all’autorità competente (nel caso in oggetto, alla Città metropolitana di Torino).

In alternativa, in caso di attività con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo non superiore a 30 kg, è possibile il ricorso all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. La domanda di autorizzazione generale allegata alla SCIA deve essere inoltrata dal SUAP al competente Settore della Città Metropolitana di Torino).

I locali in cui si svolge l’attività devono inoltre avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali e alla normativa relativa ai locali destinati ad attività produttive ai quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Decreto legislativo

222/2016

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Quali sono gli adempimenti necessari per avviare un'attività di noleggio di veicoli senza conducente?

 

L’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 dicembre 2001 recante “Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" prevede che l’esercizio di noleggio di veicoli senza conducente sia soggetto alla presentazione di SCIA “al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa”

L’attività, pertanto, può disporre anche di sedi operative o rimesse presenti in diverse parti del territorio nazionale, previa presentazione di SCIA ad ogni Comune ove si detiene una qualsiasi articolazione commerciale della stessa (sede legale, sede operativa, rimessa veicoli ecc.).

Il SUAP, come stabilito dal successivo articolo 2 della medesima Legge, entro cinque giorni dalla ricezione della SCIA ne trasmette copia al prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, “può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica  sicurezza  e,  in  ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.”

Ai sensi dell’articolo 84 del Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), inoltre, i veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività e devono essere immatricolati ad uso terzi. Nel caso inoltre di motoveicoli o di veicoli elettrici con motore di potenza superiore ai 250 Watt o una velocità massima fino a 45 km/h, per i quali si applica la normativa sui ciclomotori, è richiesta l’immatricolazione degli stessi per l’uso specifico.

DPR n. 481 del 19 dicembre 2001

Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992

 

 

 

FAQ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

DOMANDA

RISPOSTA

FONTE

La PEC ha valore legale?

Si, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna (valore legale sancito con il DPR n.68 dell’11 febbraio 2005).

DPR n.68 dell’11 febbraio 2005

In che modo si ha la certezza della consegna del messaggio certificato?

Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore della Posta Elettronica Certificata, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora). Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di Posta Elettronica Certificata invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione della data e dell’ora, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

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Come si ottiene una casella di posta elettronica?

Chiunque voglia dotarsi di una casella di Posta Elettronica certificata deve rivolgersi a uno dei gestori previsti dall’articolo 14 del DPR 68/2005 e pubblicati sul sito www.digitpa.gov.it.  Trattandosi di un contratto fra privati (persone fisiche o giuridiche) il gestore è scelto dall'interessato in base all'offerta ritenuta più idonea.

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Le società e le imprese individuali devono dotarsi obbligatoriamente di una casella Pec?

Le società di nuova costituzione, in base all’art. 16 del D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009, sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro imprese.

Le società già costituite dovevano comunicare al registro imprese l'indirizzo di posta elettronica entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge suddetta (29/11/2011). Ai sensi dei disposti dell’art. 5 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221), l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è stato esteso anche alle imprese individuali e che la stessa deve essere comunicata al Registro Imprese

D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009

L'utente che deve aprire una stessa attività, ad esempio di vicinato, in più unità locali ubicate nello stesso Comune, può attivare un unico procedimento telematico per tutte le unità locali?

NO, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 per ogni attività che si intende avviare/modificare/cessare è necessario attivare un singolo procedimento e trasmettere una singola pratica, accompagnata dalle relative schede e allegati.

D.P.R. n. 160/2010

Cosa si intende per attività economica principale?

 

E’ l’attività economica svolta in maniera prevalente da un'unità locale. Quando più attività sono esercitate nell'ambito di una stessa unità, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto. In mancanza di tale dato, la prevalenza si stabilisce, nell'ordine, sulla base del fatturato, delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di addetti. Dopo aver determinato l'attività principale, la seconda in ordine di importanza è considerata attività secondaria.

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Per quanto tempo, ai fini sia fiscali che civili, bisogna mantenere attivo l’indirizzo PEC dopo la cessazione dell’attività o scioglimento di una società?

L’obbligo di mantenere attivo l’indirizzo PEC permane finché la società è “iscritta“, cioè fino a quando non è cancellata dal registro. A riguardo, il codice civile [Art. 2495] stabilisce che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

È invece irrilevante che la società abbia cessato la propria attività oppure sia stata sciolta o posta in liquidazione. La regola vale ai fini fiscali ed a quelli civili.

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Si può utilizzare la propria PEC per inviare dei messaggi ad Enti, aziende o società per conto di un parente o di un amico anche se consenziente?

No. La PEC ha valore perchè è nominativa e fa riferimento ai dati del titolare che l’ha registrata, quindi scrivendo ed inviando il messaggio a nome di "chiunque altro", ma dato che l'identità di questo "chiunque altro" non è stata accertata, di conseguenza, il messaggio non può avere alcun valore legale. In tal caso occorre allegare alla pratica la delega alla trasmissione, sottoscritta da delegato e delegante e corredata da copia di un documento di identità di entrambi (salvo il caso in cui il documento sia sottoscritto con firme digitali)

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Cosa accade se il proprio indirizzo di PEC è “pieno” cioè non ha più spazio per nuovi messaggi e l’email certificata torna al mittente?

 

La notifica si considera come effettuata regolarmente anche se l’email torna al mittente in quanto la casella del destinatario è piena per insufficienza di spazio. Il titolare dell’indirizzo PEC è responsabile della gestione dell’account e, quindi, deve prestare attenzione perchè ciò non avvenga (l’omessa notifica non giustifica); ciò è stato confermato da una sentenza della Corte di Cassazione del mese di marzo 2018 (Cassazione, sentenza n. 7029/2018), con cui la stessa si è espressa in maniera esplicita e dettagliata proprio sul tema della validità delle notifiche nel caso in cui il titolare abbia la casella di Posta Certificata piena. La Corte di Cassazione, ha infatti stabilito, che la consegna di un messaggio di Posta Certificata è comunque intesa come regolarmente consegnata, anche se il messaggio non è stato effettivamente ricevuto dall'indirizzo di Posta Certificata del destinatario a causa della mancanza di spazio imputando il problema alla negligenza del titolare della casella di Posta Certificata stessa.

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Che cosa è una SCIA?

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è un atto scritto con il quale l’imprenditore dichiara, sotto la propria la responsabilità, che vi sono tutte le condizioni per l’avvio immediato di una determinata attività; la SCIA viene corredata di attestazioni/asseverazioni rese da tecnici qualificati nel caso la normativa di settore che disciplina quella specifica attività le preveda. La SCIA è quindi una procedura semplificata di avvio di un'attività ed è regolata dall'art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.

L'utente non deve quindi presentare una domanda per iniziare un procedimento per il quale è stata introdotta la SCIA; qualora ciò accadesse, il SUAP comunicherà al richiedente l'archiviazione della domanda e lo inviterà a presentare la SCIA.

Legge 07/08/1990, n. 241

Quali sono le diverse conseguenze giuridiche della sospensione e della interruzione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo?

Nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza a quello dell’ intervenuta sospensione sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste. Nel procedimento oggetto di “interruzione” i termini vengono azzerati e l’intero termine decorre nuovamente dal ricevimento della domanda, denuncia,dichiarazione, comunicazione o comunque, dell’istanza regolare.

Legge 07/08/1990, n. 241

Quale rapporto intercorre tra il procedimento e gli endoprocedimenti?

Il procedimento amministrativo è costituito da una pluralità di atti susseguenti e diversi fra loro che, pur conservando la propria identità, sono preordinati all’adozione del provvedimento finale, secondo le modalità stabilite dalla legge o da regolamenti. Gli endoprocedimenti o atti intermedi caratterizzano i procedimenti amministrativi complessi in quanto prima di arrivare al provvedimento amministrativo finale, è necessario acquisire pareri o atti da altre Pubbliche amministrazioni. Tali atti non hanno vita propria in quanto strumentali all’adozione del provvedimento finale e, pertanto, sono definiti endoprocedimentali.

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I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi?

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta, sulla base di motivate esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Legge 07/08/1990, n. 241

Come deve essere individuato il termine iniziale e il termine finale del procedimento amministrativo?

Per individuare il termine iniziale occorre distinguere tra procedimenti a iniziativa d’ufficio o ad istanza di parte. Nel primo caso il termine iniziale decorre dal momento in cui il procedimento viene avviato d’ufficio e, più precisamente, dal primo documento dal quale risulti una data certa. Nel caso di procedimenti ad istanza di part, il termine iniziale va computato a partire dal giorno in cui tale istanza giunge presso l’ente destinatario. Il comma 6 dell’art.2 della legge n. 241 del 1990 dispone che i termini di conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda e non dalla sua protocollazione. Il termine finale coincide con la data di adozione (ad es. sottoscrizione) dell’atto conclusivo del procedimento.

Legge 07/08/1990, n. 241

Cosa si intende per “accesso civico generalizzato”?

La normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124. L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

 

 

Nell’accesso civico generalizzato il richiedente è obbligato a determinare chiaramente i documenti a cui vuole accedere?

Nel Decreto 97/2016 non compare l’obbligo per il richiedente di identificare “chiaramente” i dati o documenti che si vogliono ottenere. Nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l’amministrazione deve assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.

legge 7 agosto 2015, n. 124.

Cosa si intende per “accesso documentale”?

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Quest’istituto segue logiche molto precise: • si applica a un particolare oggetto, vale a dire il documento amministrativo; • vincola l’accesso ai documenti amministrativi alla verifica, da parte della pubblica amministrazione, della presenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”3 . In pratica, per la L. 241/1990, i documenti amministrativi non sono accessibili ai cittadini, che devono dare alla pubblica amministrazione la prova di essere qualificati per l’accesso e, quindi, di richiedere l’accesso per motivi personali e non per esercitare un controllo sull’operato della pubblica amministrazione.

Legge 07/08/1990, n. 241

Qual è la differenza tra accesso civico e documentale?

L’accesso documentale esclude perentoriamente l’accesso finalizzato a sottoporre l’amministrazione a un controllo generale, mentre il diritto di accesso generalizzato – oltre che quello semplice – è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Infatti l’accesso civico generalizzato risponde al generale principio di trasparenza e si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” con un’istanza che non richiede motivazione; mentre l’accesso documentale si configura come un diritto soggettivo che può essere esercitato solo in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, consentendo un accesso in profondità ai dati pertinenti.

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Gli atti amministrativi ai quali si può accedere con l’accesso civico generalizzato sono diversi da quelli ai quali si può accedere con l’accesso documentale?

No, non esiste una tipologia specifica di atti ai quali sia possibile accedere solo attraverso una specifica tipologia di accesso, è infatti possibile accedere al medesimo atto amministrativo sia con l’accesso civico, che con l’accesso documentale. La differenza non sta nel “contenitore” (il documento amministrativo), ma nel “contenuto” (le informazioni): con l’accesso generalizzato il cittadino potrebbe avere accesso solo ad alcune informazioni contenute nel documento, mentre con l’accesso documentale è possibile avere accesso a tutte le informazioni contenute nel documento purché pertinenti ad un interesse soggettivo giuridicamente rilevante.

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Cosa succede nel caso in cui il richiedente inoltri un’istanza o una SCIA all’ufficio comunale sbagliato?

Gli uffici che ricevono la richiesta devono inoltrarla tempestivamente all’ufficio competente, dandone eventualmente comunicazione al richiedente. In questo caso il termine per provvedere decorre dalla effettiva ricezione della richiesta da parte dell’ufficio competente.

Legge 07/08/1990, n. 241

Come ed entro quale termine l’amministrazione deve rispondere a una richiesta di accesso generalizzato?

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di trenta giorni è derogabile soltanto quando la richiesta deve essere comunicata a un eventuale controinteressato: in questa ipotesi, la decorrenza del termine è sospesa fino a dieci giorni.

legge 7 agosto 2015, n. 124.

Cosa si intende per "affitto di ramo d'azienda"?

 

L’affitto di ramo d’azienda rappresenta l’accordo con il quale un imprenditore concede ad un altro soggetto la disponibilità e il godimento di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un'impresa, in cambio di un corrispettivo. Si tratta, pertanto, di una vera e propria cessione temporanea di un azienda o di parte di essa ad altro soggetto, che comporta il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa da un soggetto cd. “cedente” ad un altro cd. “cessionario” e prevede, oltre alla stipula del contratto di cessione, la presentazione al SUAP territorialmente competente di una Comunicazione di subingresso in attività.